Descrizione
IL SINDACO
Rilevato che i festeggiamenti del nostro Santo Patrono S. Vincenzo Ferreri secondo il calendario liturgico si celebrano il 5 di aprile di ogni anno, ma per l’anno in corso la suddetta ricorrenza coincide con la Santa Pasqua e i festeggiamenti sono stati spostati nella giornata del 7 aprile 2026;
Considerato che la ricorrenza del Santo Patrono, oltre a rappresentare un momento di profonda devozione religiosa per la comunità locale, costituisce altresì un evento di rilevante valore sociale e culturale, in quanto occasione di aggregazione collettiva e di partecipazione diffusa della cittadinanza alle tradizioni identitarie del territorio, favorendo il rafforzamento del senso di appartenenza e della coesione sociale;
Valutato di conciliare le esigenze di servizio dell’Ente con la possibilità, per i dipendenti comunali, di prendere parte ai festeggiamenti e alle celebrazioni che si terranno nella giornata del 7.4.2026.
Ritenuto, pertanto opportuno, di disporre la chiusura dei pubblici uffici nella giornata del 7.4.2026. dando atto che verrà garantito il servizio di Polizia Municipale e rimarrà attivo il servizio di pronta reperibilità;
Visti
- L’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
- L’O.A.EE.LL in Sicilia;
- L’ulteriore vigente disciplina in materia.
ORDINA
La chiusura degli uffici comunali per tutta la giornata del 7 aprile 2026 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Vincenzo Ferreri, dando atto che verrà garantito il servizio di Polizia Municipale e rimarrà attivo il servizio di pronta reperibilità.
D I S P O N E
Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Messina, alla stazione dei Carabinieri del Comune di Castell’Umberto, alla Polizia Municipale, venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o, in alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale, rispettivamente, entro 120 o 60 giorni. È fatto obbligo a chiunque spetti far osservare la presente Ordinanza.