Descrizione
Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 12 giugno 2026 “in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo, nonché nel settore della logistica, compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, in condizioni di esposizione diretta e prolungata a elevate temperature ed esposizione alla radiazione solare”
Il Presidente della Regione
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ORDINA
Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:
- è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti “rider”), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivitafisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
- il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato. [...]