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Regione Siciliana

Ordinanza n. 13 – Campagna antincendi boschivi 2025.

Dettagli della notizia

È fatto divieto di accendere fuochi dal 30 Maggio al 31 Ottobre 2025; Solo dal 30 Maggio al 15 Giugno e dall’1 al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo...

Data:

31 Maggio 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

IL SINDACO

 

Visto il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento e alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 1974, n.36;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n.16;

Visto l'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n.47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

Vista la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

Visto il D.Lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il vigente "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" triennio 2023/2025 - (Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 560 del 02 agosto 2023), pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

Visto il D.A. 57/Gab del 14.03.2025, che stabilisce “La stagione antincendio boschivo, per l’anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”.

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30.10.2014, n. 12874 durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Considerata la restante normativa prevista in materia.

DISPONE

 Che nel periodo compreso tra il 30 maggio ed il 31 ottobre 2025, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto di:

  • lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacee vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
  • accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace;
  • fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
  • usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;
  • bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
  • compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

ORDINA

 Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

  1. ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere alla costante pulizia dei terreni ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
  2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;
  3. al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
  4. è fatto divieto di accendere fuochi dal 30 Maggio al 31 Ottobre 2025;
  5. solo dal 30 Maggio al 15 Giugno e dall’1 al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  • la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
  • dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;
  • possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  • è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

 AVVERTE

 Che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 26712000.

  • Che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

INVITA

 i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

  • Numero Unico Emergenze 112;
  • Vigili del Fuoco 115;
  • Distaccamento Corpo Forestale di Tortorici 421466;
  • Corpo Forestale Regione Siciliana Servizio Emergenze Ambientali 1515;
  • Comune di Castell’Umberto (ME) Centralino 0941.438350;
  • Polizia Municipale 0941.438350;
  • Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala operativa regionale (SORIS) 800404040;

DISPONE ALTRESÌ

 Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castell'Umberto e sul sito internet istituzionale, www.comune.castellumberto.me.it, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Castell'Umberto.

  • La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
  • Comando Polizia Municipale;
  • Ai servizi dell'Ente;
  • Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
  • Comando Stazione Carabinieri di Castell'Umberto;
  • Distaccamento Comando Forestale di Tortorici;
  • Commissariato di Polizia di Stato;
  • Guardia di Finanza;
  • Direzione Provinciale ANAS;
  • Direzione Provinciale viabilità;
  • Città Metropolitana di Messina.

Inviata per conoscenza a: Presidenza Giunta Regione Siciliana; Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina; Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina; Comando Provinciale dei Carabinieri;

A cura di

Questa pagina è gestita da

Sindaco

Via Garibaldi, 27 98070, CASTELL'UMBERTO (ME)

Ultimo aggiornamento: 31/05/2025, 10:56

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