La dispersione delle ceneri consiste nello spargimento in un’area secondo le modalità stabilite dalla legge. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada, e può essere eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, può essere effettuata dal coniuge, dai figli. In mancanza di coniuge e di figli tale facoltà spetta ad altri familiari aventi diritto, o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza al personale autorizzato dal Comune.
Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.