Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’ Art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni: Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni; Sezione II – Balli a palchetto o balere; Sezione III – Teatri viaggianti; Sezione IV – Circhi equestri; Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche; Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall’obbligo di licenza).
Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Per svolgere l’attività di spettacoli viaggianti occorre essere in possesso di licenza/autorizzazione ex Art. 69 T.U.L.P.S. e fare riportare sulla autorizzazione le attività/attrazioni di cui si ha disposizione.
Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato, tramite richiesta di autorizzazione ex Art. 69 T.U.L.P.S. da presentare al SUAP del Comune presso il quale si intende installare l’attrazione stessa.
Una particolare forma di spettacolo viaggiante è il circo. Il circo è uno spettacolo viaggiante che si svolge sotto un tendone o in apposite strutture o anche in teatri; di norma gli spettatori sono posizionati in apposite strutture con posti a sedere; le attrazioni si svolgono in una pista centrale o un palco frontale, sono di vario tipo (acrobati, giocolieri, clown, ecc.), possono includere animali ed inoltre il circo può comprendere attività/attrazioni di spettacolo viaggiante.